La direttiva sulla distribuzione assicurativa, Direttiva 2016/97/UE, (c.d. “IDD”) recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 68/2018 ha portato, come noto, importanti modifiche al Codice delle Assicurazioni Private (“CAP”) e conseguentemente all’emanazione del nuovo Regolamento IVASS n. 40/2018 (“Regolamento”) in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa che ha dato attuazione alle modificate disposizioni del CAP.
Che cosa disciplina?
La Direttiva, che mira principalmente all’armonizzazione e al coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, nonché alla tutela dei consumatori “nonostante le differenze esistenti tra i canali di distribuzione” mediante la creazione di condizioni di parità tra i distributori, disciplina vari ambiti della distribuzione assicurativa.
Nella pratica quindi comprende:
gli obblighi di informazione al cliente;
le norme di comportamento a carico dei distributori;
le norme che interessano i rapporti tra i distributori e la loro clientela;
gli obblighi a carico degli intermediari in materia di governo e controllo del prodotto.
Un obbligo particolarmente importante riguarda il dovere di fornire con la massima trasparenza informazioni generali riguardanti la loro attività alla clientela con cui entra in contatto al momento della ricerca di un determinato prodotto assicurativo (artt. 18 e 19 IDD). Si tratta certamente di un aspetto delicato, come tutte le problematiche che coinvolgono il cliente.
Nello specifico la direttiva prevede che l’intermediario assicurativo sia chiamato a fornire notizie sulla sua identità, sul suo indirizzo, sul suo status, su potenziali situazioni di conflitti di interesse (indicate nell’art. 19 IDD), la trasparenza delle remunerazioni (art.120-bis del CAP e all’art. 57 del Regolamento).
Questi obblighi sono cristallizzati nel modello di cui all’allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
Tale documentazione può essere consegnata:
in formato cartaceo;
su supporto durevole non cartaceo laddove l’utilizzo di tale supporto è appropriato nel quadro di un’operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente e laddove il cliente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest’ultimo;
tramite un sito internet, laddove la fornitura tramite un sito internet è appropriata nel quadro di un’operazione commerciale tra il distributore di prodotti assicurativi e il cliente, laddove il cliente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito internet, ove il cliente sia stato informato per via elettronica dell’indirizzo del sito internet e del punto del sito internet nel quale possono essere reperite le informazioni e ove è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito internet per il tempo ragionevolmente necessario al cliente per consultarle (art. 23 IDD, obbligo contenuto altresì all’art. 120-quater del CAP).
Il legislatore europeo e, con il recepimento della direttiva, quello nazionale, sostanzialmente comunica agli intermediari di prestare la massima attenzione alla trasparenza nei confronti del cliente che deve essere massima non solo al momento della firma del contratto, ma anche in tutta la fase preventiva.
Si parte, dunque, dal presupposto che il distributore sia ad un livello (di esperienza e di preparazione) differente rispetto alla controparte contrattuale che richiede un bene o un servizio.
Che cosa viene chiesto al distributore, che entra in contatto con il contraente?
La perfetta conoscenza dei prodotti offerti, nonché delle circolari che la Compagnia invia alla catena distributiva al fine di fornire al contraente informazioni oggettive sul prodotto assicurativo
Di individuare, nel caso concreto, il prodotto che meglio si confà alle esigenze del cliente, acquisendo da quest’ultimo ogni utile informazione in tal senso. Questo perché chi ha il rapporto diretto con il cliente è l’intermediario, non la Compagnia, la quale è meramente deputata a fornire gli strumenti di conoscenza allo stesso.
Redigere il modello di cui all’allegato 4 del Reg. IVASS n. 40/2018 con la massima precisione tenendo sempre a mente la sua funzione di massima trasparenza. L’intermediario, del resto, è il principale attore della propria attività distributiva, colui che ha il polso della situazione nel caso concreto e dunque deve necessariamente fornirsi di propri modelli e modulistica, adeguati e ritagliati sul caso concreto.
In conclusione, nonostante i maggiori oneri a cui sono necessariamente chiamati gli intermediari si ritiene che la nuova normativa sulla distribuzione assicurativa debba essere considerata un’opportunità per tutti i distributori.
Avv. Giorgio Grasso, Senior Partner Batini Traverso Grasso & Associati