31/03/22

Sanzioni e obblighi comportamentali degli intermediari assicurativi

La digitalizzazione è sempre più presente nell’intermediazione assicurativa: come conciliare i numerosi adempimenti richiesti dall’IDD e dalla normativa italiana primaria e secondaria nella fase precontrattuale e la digitalizzazione?  E quali sono rischi per un intermediario che non pone in essere tali adempimenti ed i relativi consigli per una efficace attuazione della suddetta normativa?
La direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (qui di seguito “IDD”) - recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, che ha modificato il Codice delle Assicurazioni Private (qui di seguito “CAP”) - è stata emanata con l’intento di realizzare presidi sempre più stringenti ai fini di una maggiore tutela dei fruitori dei servizi assicurativi ed impone ai distributori di rendere sempre più funzionale l’operatività interna delle strutture con le quali operano.
Con particolare riferimento agli obblighi di informativa precontrattuale si noti come il considerando n. 40 dell’IDD che motiva il contenuto degli artt. 18 e 19 della Direttiva, prevede che il Cliente, prima della stipula del contratto, deve essere informato “sullo status delle persone che vendono i prodotti assicurativi e sul tipo di compenso da esse percepito” al fine di indicare il tipo di legame tra impresa di assicurazione ed intermediario ed il tipo di compenso percepito da quest’ultimo.
Inoltre il considerando n. 48 che motiva il contenuto dell’art. 20, comma I, precisa che prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il Cliente deve ricevere le informazioni pertinenti sul prodotto assicurativo in modo da poter prendere una decisione informata e che tali informazioni devono essere fornite dall’intermediario il quale avrà l’onere di spiegare le principali caratteristiche del prodotto e pertanto “i suoi dipendenti dovrebbero disporre delle risorse e del tempo necessario a tal fine”.
I considerando nn. 58 e 60, infine, motivando il contenuto dell’art. 31, evidenziano la necessità che gli Stati membri siano tenuti a prevedere sanzioni amministrative ed altre efficaci misure e, in particolare, che le Autorità competenti siano autorizzate ad irrogare sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate, in modo da poter annullare gli eventuali benefici derivanti dal mancato rispetto della Direttiva ed avere un effetto dissuasivo.
Con riferimento agli adempimenti richiesti ai distributori si evidenzia come l’art. 33, comma I, dell’IDD preveda come le sanzioni debbano essere applicate, inter alia, agli intermediari assicurativi che non soddisfano i requisiti in materia di comportamento in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi nonché relativamente ai prodotti assicurativi diversi da quelli di investimento.
Ebbene, la digitalizzazione nell’ambito della intermediazione assicurativa deve necessariamente tener conto degli adempimenti – imprescindibili - richiesti dall’IDD e dalla normativa primaria e secondaria italiana per la fase precontrattuale.
Quali sono, nello specifico, i principali adempimenti che l’intermediario deve porre in essere nella fase precontrattuale al fine di evitare sanzioni a suo carico?
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 56 e 58 del Reg. IVASS n. 40/2018 gli intermediari devono porre in essere, anche mediante procedure in parte o in totum digitalizzate, le seguenti condotte:
    • la consegna o trasmissione degli Allegati 3 “Informativa sul Distributore”, 4 “Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo NON-IBIP”, 4 -bis “Informazioni sulla distribuzione del prodotto d’investimento assicurativo” e 4-ter “Elenco delle Regole di Comportamento del Distributore” del Reg. n. 40/2018. Nello specifico, l’art. 56 rubricato “Informativa precontrattuale” prevede, inter alia, che i distributori devono consegnare o trasmettere al contraente prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione, innanzitutto le informazioni di cui all’allegato 3. Tuttavia, in occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore è tenuto a consegnare o trasmettere le informazioni di cui all’allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse. Inoltre, i distributori sono tenuti a rendere disponibile per il pubblico nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure a pubblicare su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali, le informazioni di cui all’allegato 3 e 4-ter. Tali informazioni devono essere aggiornate periodicamente e comunque almeno trimestralmente.

  Prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, della conclusione di ciascun contratto di assicurazione, i distributori sono, altresì, tenuti a consegnare o trasmettere al contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato 4, che contiene notizie sul modello e sull’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite;
  b) la documentazione informativa precontrattuale e contrattuale;
  c) nel caso di offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza, un documento conforme all’allegato 4-ter.
  La documentazione sopra richiamata può essere fornita tramite un sito internet purché ricorrano le condizioni di cui all’articolo 120-quater, comma 5, del CAP.
Va poi ricordato che i distributori, al fine di dimostrare l’adempimento degli obblighi informativi, devono conservare un’apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente ovvero la prova di aver correttamente inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato dal medesimo la documentazione o, nei casi in cui l’informativa viene fornita tramite sito internet, la comunicazione di cui all’articolo 120- quater, comma 5, lettera c), del CAP.
    • l’acquisizione da parte del contraente delle informazioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione. Sulla base delle informazioni raccolte, i distributori, tenuto conto della tipologia di contraente e della natura e complessità del prodotto offerto, devono fornire al contraente medesimo, in forma chiara e comprensibile, informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi, i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata.

  Si ricorda che, in caso di collaborazione orizzontale, i suddetti adempimenti sono adempiuti dall'intermediario che entra in contatto con il contraente.
Non saranno tenuti ai suddetti adempimenti i distributori che operano nei grandi rischi qualora nei confronti dell’assicurato ricorrano le condizioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), del CAP.
Quali sono i rischi che corrono gli intermediari in caso di inadempimento dei sopra citati obblighi? Le sanzioni.
All’esito del recepimento dell’IDD il legislatore italiano ha ritenuto di riscrivere il sistema sanzionatorio previsto dal CAP anche per tutti i distributori di contratti assicurativi che violano le norme primarie e secondarie sulla distribuzione assicurativa. Si evidenza che la disciplina del CAP è stata integrata dal Regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018.
Le principali novità introdotte dal sistema sanzionatorio, all’esito del recepimento dell’IDD, per gli intermediari assicurativi che violano le norme sulla distribuzione assicurativa sono le seguenti:
    • rilevanza della violazione. L’IVASS avvia il procedimento sanzionatorio se l’irregolarità accertata riveste carattere rilevante;

 
    • sanzioni pecuniarie più elevate e parametrate al fatturato;

 
    • sanzioni di natura non patrimoniale;

 
    • l’introduzione dell’“accertamento unitario” che consente di contestare con un unico atto, irrogando un’unica sanzione, più violazioni con caratteristiche omogenee;

 
    • possibilità del “contraddittorio rafforzato” che consente un ulteriore momento di interlocuzione, solo documentale, con il vertice dell’IVASS cui spetta la decisione sulla sanzione.

 
    • il superamento del c.d. doppio binario, cioè non saranno più coesistenti per la medesima fattispecie contestata un procedimento sanzionatorio pecuniario e un procedimento disciplinare.

  Come possono, dunque, gli intermediari prevenire le sanzioni sopra richiamate?
È necessario, a nostro avviso, che gli intermediari prevedano all’interno della propria organizzazione adeguate procedure volte ad assistere i propri collaboratori nel corretto adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale sopra richiamati. Non si tratta di mera “attività burocratica” ma di una compliance necessaria per far fronte ai vari adempimenti previsti dalla normativa.
  Avv. Giorgio Grasso                                      Avv. Sara Arrigoni BTG LEGAL                                                      BTG LEGAL