Ogni circolare, per definizione, è emanata per integrare o modificare alcune disposizioni vigenti. Relativamente alla circolare sulle incentivazioni del vita di recente uscita, trattandosi di un argomento che impatta in modo significativo sull’operatività delle agenzie, soprattutto di quelle che lavorano in particolare in ambito vita, più di un collega ha richiesto delucidazioni in merito alla possibilità della compagnia di operare con le modalità descritte.
Pertanto, abbiamo chiesto al nostro consulente, avv. Giorgio Grasso, di fare chiarezza, al fine di essere sicuri che l’interpretazione della norma non sia stata declinata in modo troppo restrittivo nel testo della circolare, preso atto delle regole d’ingaggio in essa contenute e considerando l’importanza economica degli incentivi che saranno da ora in poi vincolati alla prova di aver esplicitato verso il cliente quanto contenuto nella norma stessa.
La Circolare in questione riprende l’art. 68-septies del Reg. IVASS 40/2018 in tema di Condizioni di Ammissibilità degli Incentivi.
Premesso che imprese ed intermediari non possono pagare e/o percepire incentivi almeno che gli stessi abbiano lo scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione ed al contempo non pregiudichino l’adempimento dell'obbligo di agire in modo equo, onesto e professionale nel miglior interesse del contraente (cfr. art. 68-sexies, comma 1, Reg. IVASS 40/2018 in tema di Principi Generali in materia di Incentivi).
Da quello che comprendo l’Impresa sta fornendo ai suoi intermediari un aiuto per adempiere ad una delle condizioni di ammissibilità degli incentivi ed in particolare la condizione di cui alla lett. a) punto (ii) che è alternativa a quella prevista al punto (iii) che è un’esplicazione dello scopo di accrescere la qualità dell’attività di distribuzione (di cui sopra).
Per quanto qui di interesse, infatti, l’art. 68-septies, comma 1, del cit. Regolamento prevede quanto segue (metto in evidenza la parte riportata dalla Circolare):
“Ai fini dell’articolo 68-sexies, comma 1, lettera a), onorari, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio assicurativo prestato al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) sono giustificati dalla prestazione di un servizio aggiuntivo o di livello superiore per il relativo cliente, proporzionale al livello di incentivi ricevuti come:
i) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi e accesso a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi adeguati, tra cui un numero appropriato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l’intermediario;
ii) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti d’investimento assicurativi in combinazione o con l'offerta al cliente, almeno su base annuale, di valutare il persistere dell'adeguatezza dei prodotti assicurativi in cui il cliente ha investito, o con un altro servizio continuativo in grado di costituire un valore per il cliente, come la consulenza sull'asset allocation ottimale o l’assistenza nella gestione del contratto; oppure
iii) l'accesso, a un prezzo competitivo, a una vasta gamma di prodotti d’investimento assicurativi che possano soddisfare le esigenze dei clienti, compreso un numero adeguato di prodotti di imprese di assicurazione che non hanno legami stretti con l'intermediario, insieme o alla fornitura di strumenti a valore aggiunto, come gli strumenti di informazioni oggettivi, che assistono il cliente interessato nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al cliente interessato di monitorare, modellare o regolare la gamma di prodotti assicurativi in cui ha investito, o alla fornitura di relazioni periodiche sulla performance e i costi e oneri collegati ai prodotti assicurativi;
b) non offrono vantaggi diretti all'impresa beneficiaria, ai suoi azionisti o dipendenti senza beneficio tangibile per il cliente interessato;
c) sono giustificati dalla garanzia di un beneficio continuativo per il cliente interessato in relazione a un incentivo continuativo".
La Compagnia ovviamente è responsabile anche per le (eventuali) negligenze degli intermediari. Tutto sommato ci pare quindi che la Circolare voglia fornire un supporto affinché l’intermediario soddisfi le condizioni di ammissibilità degli incentivi e non vediamo particolari criticità.
Si ricorda comunque che devono essere soddisfatte dagli intermediari e dalle imprese anche le condizioni di cui alle lett. b) e c) di cui al cit. art. 68-sexies, comma 1 del cit. Reg. 40/2018.