Si tratta di quei beni ceduti e/o servizi prestati al lavoratore e che, entro la soglia indicata proprio dal comma 3, dell’art. 51, sono esenti da tasse e contributi.
Occorre ricordare che per effetto della crisi energetica e del conseguente caro bollette già il Governo Draghi, con il decreto Aiuti bis, aveva innalzato la soglia di esenzione dei benefit aziendali fino a 600 euro. Con l’ultimo intervento normativo (articolo 3, comma 10, del decreto Aiuti quater) tale soglia di esenzione è stata innalzata a 3.000 euro, limitatamente al periodo d’imposta 2022.
La novità di questo intervento riguarda la possibilità di pagare o rimborsare anche le utenze domestiche dei propri lavoratori, intese come utenze dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento. In pratica, ai fringe benefit ordinari come, ad esempio, i buoni spesa, gli omaggi natalizi, l’auto ad uso promiscuo, polizze assicurative, si affianca anche la possibilità di corrispondere, in busta paga, la cifra pagata dal lavoratore in bollette energetiche.
La Circolare dell’agenzia delle Entrate n. 35/E/2022 ha fornito chiarimenti in relazione alla modalità di rimborso al lavoratore delle bollette domestiche. Occorre che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore
- il documento attestante l’utenza domestica pagata
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della
Occorre ricordare e precisare che il fringe benefit previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR è erogato volontariamente dal datore di lavoro ai titolari di redditi di lavoro dipendente ed ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; quindi, è il datore di lavoro che decide se erogarlo, di quale importo e a chi. Addirittura, sarà possibile l’erogazione dei fringe benefit anche ad personam e non necessariamente a tutti i lavoratori ovvero a categorie di essi.
Bonus applicabile anche agli amministratori
Si ricorda che, come confermato dall’Agenzia delle Entrate (risposta ad un interpello del 25 gennaio 2019 n. 10), anche agli amministratori si applicano le regole dell’art. 51 comma 3 del Tuir. Quindi il nuovo limite di 3.000 euro si applica anche ai titolari di redditi assimilati a quello da lavoro dipendente, ossia anche agli amministratori per i quali, pur non essendo i naturali destinatari dell’agevolazione, il riconoscimento di un bonus fino a 3.000 euro esentasse potrebbe essere un’opportunità da non trascurare.
Occorre tuttavia precisare che, a mio parere, il bonus sarà possibile erogarlo solo agli amministratori in possesso di un reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente e che, quindi, occorra un compenso deliberato dall’assemblea soci. A tale proposito occorrerà:
- assumere una nuova delibera assembleare entro fine anno in modo da poter
- mantenere la delibera assembleare di inizio anno con la quale è stato previsto
Ad esempio: se all’inizio dell’anno è stato deliberato un compenso di 50.000 euro di cui già pagati 40.000 euro e 10.000 euro ancora da pagare. Se 3.000 euro di questi venissero riconosciuti con il rimborso delle utenze non ci sarebbe bisogno di un’ulteriore delibera assembleare in quanto si rientrerebbe nel limite della delibera già assunta.